Fattori per il calcolo della contribuzione

Sono i dati relativi all’ente o al gruppo bancario vigilato in base ai quali si calcola il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Il contributo annuale dovuto da ciascun ente o gruppo bancario vigilato è determinato attribuendo i costi annuali totali di ciascuna categoria – enti significativi o meno significativi – alle singole banche e ai singoli gruppi bancari in base ai loro “fattori per il calcolo della contribuzione”.

I fattori di calcolo derivano dalle dimensioni e dal profilo di rischio della banca (comprese le attività ponderate per il rischio), misurati rispettivamente sul valore totale delle attività e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio. Per i gruppi bancari sono determinati al massimo livello di consolidamento e incidono in pari misura.

Per il computo del contributo annuale delle banche o dei gruppi bancari classificati come meno significativi per via di “circostanze particolari”, alle attività totali viene applicato un tetto di 30 miliardi di euro, corrispondente alla soglia individuata per il criterio dimensionale adottato ai fini della valutazione della significatività.

La somma delle attività totali e la somma degli importi complessi dell’esposizione al rischio per ciascuna categoria di soggetti sono pubblicate nel sito Internet della BCE.

Stima del contributo

Gran parte dei soggetti obbligati al pagamento non è tenuta a presentare appositi modelli per la raccolta dei fattori di calcolo, in quanto la BCE riutilizzerà i dati delle segnalazioni contabili (FINREP) e prudenziali (COREP) inoltrati tramite le autorità nazionali competenti.

Due categorie di banche devono continuare a fornire i propri fattori per il calcolo della contribuzione tramite un apposito processo di raccolta: 1) gruppi che escludono attività e/o importi delle esposizioni al rischio di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti; 2) succursali insediate in Stati membri partecipanti da enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti alle quali non si applica il regolamento FINREP della BCE.

Notifica dell’intenzione di escludere le attività e/o gli importi delle esposizioni al rischio di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti da parte di gruppi vigilati

Al fine di assicurare un regolare processo di raccolta dei dati, è necessario determinare quali sono i gruppi con filiazioni insediate negli Stati membri non partecipanti o nei paesi terzi che intendono escludere dai propri fattori di calcolo le attività e/o gli importi delle esposizioni al rischio a esse relativi.

Per notificare alla BCE l’intenzione di escludere le attività e/o gli importi dell’esposizione al rischio è stata predisposta una procedura online. I soggetti obbligati al pagamento possono trasmettere la notifica, tramite il portale online, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento. In questo modo la BCE e le ANC vengono informate se un gruppo invierà o meno i fattori per il calcolo della contribuzione tramite il processo di raccolta di seguito illustrato.

In assenza di tale notifica, si presuppone che il gruppo non intenda dedurre il contributo delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e si procederà al riutilizzo dei dati FINREP/COREP disponibili presso la BCE.

Trasmissione dei fattori di calcolo da parte delle due categorie di enti soggetti a tale procedura

I soggetti obbligati al pagamento sono tenuti a comunicare i fattori annuali per il calcolo della contribuzione all’autorità nazionale competente entro l’11 novembre, o entro il giorno lavorativo seguente se l’11 novembre è festivo.

La data di riferimento è il 31 dicembre dell’anno precedente, eccetto nei casi in cui: