EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Q0519

Regolamento interno della Banca centrale europea modificato il 22 aprile 1999

OJ L 125, 19.5.1999, p. 34–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2004; abrogato e sostituito da 32004D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1999/519/oj

31999Q0519

Regolamento interno della Banca centrale europea modificato il 22 aprile 1999

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1999 pag. 0034 - 0039


REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA MODIFICATO IL 22 APRILE 1999

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto") e, in particolare, l'articolo 12, paragrafo 3,

HA DECISO DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Trattato e statuto

Il presente regolamento interno integra il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato") e lo statuto. I termini contenuti nel presente regolamento interno hanno il significato loro assegnato nel trattato e nello statuto.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 2

Data e luogo di riunione del consiglio direttivo

2.1. La data delle riunioni è decisa dal consiglio direttivo su proposta del presidente. In linea di principio, il consiglio si riunisce regolarmente in base a un programma stabilito dal consiglio direttivo stesso con debito anticipo rispetto all'inizio di ogni anno solare.

2.2. Il presidente convoca una riunione del consiglio direttivo su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

2.3. Il presidente può inoltre convocare riunioni del consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

2.4. Il consiglio direttivo tiene di norma le proprie riunioni nei locali della Banca centrale europea (in seguito denominata "BCE").

2.5. Le riunioni possono inoltre essere tenute in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo

3.1. Salvo quanto quivi disposto, la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo è limitata ai relativi membri, al presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee.

3.2. Ciascun governatore può, di norma, essere accompagnato da una persona per le fasi delle riunioni non concernenti deliberazioni sulla politica monetaria.

3.3. Qualora un governatore non sia in grado di partecipare, ha facoltà di nominare per iscritto un supplente, fermo restando l'articolo 4. Tale comunicazione scritta è inviata al presidente con debito anticipo rispetto alla data della riunione.

3.4. Il consiglio direttivo può inoltre invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

Votazione

4.1. Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Laddove il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere adottate decisioni senza tener conto del quorum.

4.2. Il Consiglio direttivo procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente avvia inoltre la procedura di votazione su richiesta di uno dei membri.

4.3. Le astensioni non impediscono al consiglio direttivo di adottare decisioni in forza dell'articolo 41, paragrafo 2, dello statuto.

4.4. Se un membro del consiglio direttivo è impossibilitato a votare per un periodo di tempo prolungato (superiore a un mese), ha facoltà di nominare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

4.5. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, dello statuto, qualora un governatore non sia in grado di votare su una decisione da adottare ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51 dello statuto, il suo supplente ha facoltà di esprimere il proprio voto ponderato.

4.6. Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta di tre membri del consiglio direttivo. Se una decisione riguarda personalmente i membri del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1, 3 o 4, dello statuto, la votazione viene sempre effettuata a scrutinio segreto. In tali casi, i membri interessati non partecipano al voto.

4.7. Le decisioni possono inoltre essere adottate mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del consiglio direttivo. Una procedura scritta richiede: i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del consiglio direttivo; ii) la firma personale di ciascun membro del consiglio direttivo (o del suo supplente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4); iii) la registrazione di ogni decisione nel verbale della riunione successiva del consiglio direttivo.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del consiglio direttivo

5.1. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è adottato dal consiglio direttivo. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal comitato esecutivo e inviato, unitamente ai relativi documenti, ai membri del consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. In quest'ultimo caso, il comitato esecutivo agisce in modo opportuno tenendo conto delle circostanze. Il consiglio direttivo ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di un membro del consiglio direttivo. Una voce è cancellata dall'ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri del consiglio se i relativi documenti non sono stati inviati ai membri a tempo debito.

5.2. I verbali dei lavori del consiglio direttivo sono presentati ai suoi membri per l'approvazione nel corso della riunione successiva (o prima, se necessario, mediante procedura scritta) e sono firmati dal presidente.

CAPITOLO II

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 6

Data e luogo delle riunioni del comitato esecutivo

6.1. La data delle riunioni è decisa dal comitato esecutivo su proposta del presidente.

6.2. Il presidente ha inoltre facoltà di convocare riunioni del comitato esecutivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 7

Votazione

7.1. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, dello statuto, perché il comitato esecutivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri. In caso contrario, il presidente ha facoltà di convocare una riunione straordinaria in cui le decisioni potranno essere adottate senza tener conto del quorum.

7.2. Le decisioni possono inoltre essere adottate mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno due membri del comitato esecutivo.

7.3. I membri del comitato esecutivo interessati personalmente da una possibile decisione in forza dell'articolo 11, paragrafi 1, 3 o 4, dello statuto non partecipano alle votazioni.

Articolo 8

Organizzazione delle riunioni del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo decide circa l'organizzazione delle proprie riunioni.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 9

Comitati del Sistema europeo di banche centrali

9.1. I comitati del Sistema europeo di banche centrali (in seguito denominati "comitati SEBC"), composti da rappresentanti della BCE e della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante, sono formati per assistere il Sistema europeo di banche centrali (in seguito denominato "SEBC") nello svolgimento del proprio lavoro.

9.2. Il consiglio direttivo stabilisce i mandati dei comitati SEBC e ne nomina i relativi presidenti. Di regola, il presidente è un rappresentante della BCE. Sia il consiglio direttivo, sia il comitato esecutivo hanno il diritto di richiedere ai comitati SEBC studi su argomenti specifici.

9.3. I comitati SEBC riferiscono al consiglio direttivo tramite il comitato esecutivo. Il comitato di vigilanza bancaria non ha l'obbligo di riferire tramite il comitato esecutivo ogniqualvolta agisca da luogo di consultazione su questioni non legate alle funzioni di vigilanza del SEBC, quali definite nel trattato e nello statuto.

9.4. Ciascuna banca centrale nazionale di uno Stato membro non partecipante può inoltre nominare un rappresentante che partecipi alle riunioni di un comitato SEBC ogniqualvolta questo tratti questioni rientranti nei campi di competenza del consiglio generale. Detti rappresentanti possono inoltre essere invitati a partecipare a riunioni ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente di un comitato e dal comitato esecutivo.

9.5. Per questioni specifiche di interesse diretto della Commissione delle Comunità europee, rappresentanti dei servizi della Commissione possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei comitati SEBC. I rappresentanti di altri organi comunitari e terzi possono inoltre essere invitati ogniqualvolta ciò sia ritenuto appropriato.

9.6. La BCE fornisce assistenza di segretariato ai comitati SEBC.

Articolo 10

Struttura interna

10.1. Previa consultazione del consiglio direttivo, il comitato esecutivo decide su numero, nome e rispettiva competenza di ciascuna delle unità operative della BCE. Tale decisione è resa pubblica.

10.2. Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide circa le responsabilità individuali dei propri membri in relazione alle unità operative della BCE e provvede ad informare di tali decisioni il consiglio direttivo, il consiglio generale e il personale della BCE. Tali decisioni sono adottate soltanto in presenza di tutti i membri del comitato esecutivo e non possono essere assunte con il voto contrario del presidente.

Articolo 11

Personale della BCE

11.1. Ciascun componente del personale della BCE è informato sulla propria posizione all'interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.

11.2. Fermi restando gli articoli 36 e 47 dello statuto, il comitato esecutivo adotta norme di carattere interno (in seguito chiamate "circolari amministrative"). Tali norme sono vincolanti per il personale della BCE.

11.3. Il comitato esecutivo adotta e periodicamente aggiorna un codice di comportamento volto ad orientare i propri membri e i componenti del proprio personale.

CAPITOLO IV

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE AI COMPITI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 12

Rapporti fra il consiglio direttivo e il consiglio generale

12.1. Il consiglio generale della BCE ha la facoltà di presentare osservazioni prima che il consiglio direttivo adotti:

- pareri in virtù degli articoli 4 e 25, paragrafo 1, dello statuto;

- raccomandazioni della BCE in campo statistico, in virtù dell'articolo 42 dello statuto;

- la relazione annuale;

- le disposizioni volte ad uniformare le procedure contabili e di rendiconto delle operazioni;

- le misure per l'applicazione dell'articolo 29 dello statuto;

- le condizioni di impiego del personale della BCE;

- nel quadro dei preparativi per la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, un parere della BCE ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 5, del trattato o relativo ad atti giuridici CE da adottare in caso di abrogazione di una deroga.

12.2. Ogniqualvolta si richieda al consiglio generale la presentazione di osservazioni ai sensi del paragrafo precedente, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza (che deve essere giustificata nella richiesta), tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

12.3. In conformità dell'articolo 47, paragrafo 4, dello statuto, il presidente informa il consiglio generale delle decisioni adottate dal consiglio direttivo.

Articolo 13

Rapporti fra comitato esecutivo e consiglio generale

13.1. Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il comitato esecutivo:

- dia attuazione ad atti giuridici del consiglio direttivo per i quali, in conformità del precedente articolo 12, paragrafo 1, sia richiesto il contributo del consiglio generale;

- adotti, in virtù dei poteri delegati dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dello statuto, atti giuridici per cui, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, sia richiesto il contributo del consiglio generale.

13.2. Ogniqualvolta si richieda al consiglio generale la presentazione di osservazioni ai sensi del paragrafo precedente, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza (che deve essere giustificata nella richiesta), tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 14

Delega dei poteri

14.1. La delega dei poteri del consiglio direttivo al comitato esecutivo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, dello statuto è notificata alle parti interessate o pubblicata, se opportuno, qualora essa riguardi questioni aventi effetti legali su terzi. Gli atti adottati su delega sono comunicati tempestivamente al consiglio direttivo.

14.2. Il libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, istituito in conformità delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 39 dello statuto, è distribuito alle parti interessate.

Articolo 15

Procedura di adozione del bilancio preventivo

15.1. Il consiglio direttivo, agendo su proposta del comitato esecutivo in conformità dei principi stabiliti dal consiglio stesso, adotta prima della fine di ciascun esercizio finanziario il bilancio preventivo della BCE per l'esercizio successivo.

15.2. Per l'assistenza nelle questioni relative al bilancio preventivo della BCE, il consiglio direttivo istituisce un comitato per il bilancio preventivo e ne stabilisce il mandato e la composizione.

Articolo 16

Relazioni e conti annuali

16.1. L'adozione della relazione annuale prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, dello statuto compete al consiglio direttivo.

16.2. La competenza per l'adozione e la pubblicazione dei rapporti trimestrali in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, dello statuto, dei rendiconti finanziari consolidati settimanali in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, dello statuto, dei bilanci consolidati in forza dell'articolo 26, paragrafo 3, dello statuto e di altre relazioni è delegata al comitato esecutivo.

16.3. Il comitato esecutivo, in conformità dei principi stabiliti dal consiglio direttivo, prepara i conti annuali della BCE entro il primo mese dell'esercizio finanziario successivo. Tali documenti sono sottoposti a un revisore esterno.

16.4. Il consiglio direttivo adotta i conti annuali della BCE entro il primo trimestre dell'anno successivo. La relazione del revisore esterno è presentata al consiglio direttivo prima della loro adozione.

Articolo 17

Strumenti giuridici della BCE

17.1. I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e firmati per suo conto dal presidente.

17.2. Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Essi sono firmati dal presidente per conto del consiglio direttivo e riportano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata mediante telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Tutti gli indirizzi della BCE destinati alla pubblicazione ufficiale sono tradotti nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.

17.3. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l'attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o indirizzi in questione precisano gli aspetti a cui dare attuazione, oltre ai limiti e all'ampiezza dei poteri delegati.

17.4. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal consiglio direttivo o dal comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono firmate dal presidente. Esse riportano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria secondaria di cui all'articolo 42 dello statuto sono adottate dal consiglio direttivo.

17.5. Fatti salvi l'articolo 44, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino, dello statuto, i pareri della BCE sono adottati dal consiglio direttivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali e salvo se almeno tre governatori dichiarino la loro volontà di mantenere la competenza del consiglio direttivo sull'adozione di pareri specifici, i pareri della BCE possono essere adottati dal comitato esecutivo, in conformità dei commenti forniti dal consiglio direttivo e tenendo in considerazione il contributo del consiglio generale. I pareri della BCE sono firmati dal presidente.

17.6. Le istruzioni della BCE sono adottate dal comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee; esse sono firmate per conto del consiglio direttivo dal presidente o da due qualsiasi dei membri del comitato esecutivo. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo. Tutte le istruzioni della BCE destinate alla pubblicazione ufficiale sono tradotte nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.

17.7. Tutti gli strumenti giuridici della BCE sono numerati in sequenza per un'identificazione agevole. Il comitato esecutivo prende i provvedimenti atti ad assicurare la custodia degli originali, la notifica ai destinatari o alle autorità che hanno richiesto il parere della BCE e la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee laddove si tratti di regolamenti della BCE, di pareri della BCE su proposte legislative comunitarie e di strumenti giuridici della BCE la cui pubblicazione sia stata espressamente decisa.

17.8. I principi del regolamento n. 1 del consiglio del 15 aprile 1958, sono applicati agli atti giuridici della BCE previsti nell'articolo 34 dello statuto.

Articolo 18

Procedura in forza dell'articolo 105 A, paragrafo 2, del trattato

L'approvazione di cui all'articolo 105 A, paragrafo 2, del trattato è adottata dal consiglio direttivo con una decisione unica per tutti gli Stati membri partecipanti entro l'ultimo trimestre di ciascun anno per l'anno successivo.

Articolo 19

Risorse esterne

19.1. Nel reperimento all'esterno di beni e servizi per la BCE, debita considerazione è data ai principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso, non discriminazione ed efficiente amministrazione.

19.2. Senza derogare al principio di efficiente amministrazione, possono essere fatte eccezioni ai principi suddetti: in caso di urgenza; per motivi di sicurezza o segretezza; qualora vi sia un fornitore unico; per forniture dalle banche centrali nazionali alla BCE; per assicurare la continuità di un fornitore; per beni acquisiti dall'Istituto monetario europeo (in seguito denominato "IME").

Articolo 20

Selezione, nomina e promozione del personale

20.1. Tutti i componenti del personale sono selezionati, nominati e promossi dal comitato esecutivo.

20.2. I componenti del personale sono selezionati, nominati e promossi nel debito rispetto dei principi di qualifica professionale, pubblicità, trasparenza, parità di accesso e non discriminazione. Una circolare amministrativa specifica ulteriormente le regole e le procedure per l'assunzione e la promozione interna.

20.3. Il comitato esecutivo può assumere nell'organico della BCE personale dell'IME (posto in liquidazione) senza seguire regole e procedure di assunzione specifiche.

Articolo 21

Condizioni di impiego

21.1. I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale.

21.2. Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo. Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno.

21.3. Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo.

21.4. Il comitato del personale è consultato prima dell'adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato, rispettivamente, al consiglio direttivo o al comitato esecutivo.

Articolo 22

Comunicazioni e annunci

Comunicazioni generali e annunci di decisioni adottate dagli organi decisionali della BCE possono essere effettuati tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e mediante agenzie di informazioni note nei mercati finanziari.

Articolo 23

Riservatezza e accesso a documenti e archivi della BCE

23.1. I lavori degli organi decisionali della BCE e di ogni comitato o gruppo da essi istituito sono riservati, a meno che il consiglio direttivo non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

23.2. Tutti i documenti redatti dalla BCE sono riservati, a meno che il consiglio direttivo non decida altrimenti. L'accesso ai documenti e agli archivi della BCE, nonché ai documenti precedentemente custoditi negli archivi dell'IME è disciplinato dalla decisione della Banca centrale europea del 3 novembre 1998 relativa all'accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca centrale europea (BCE/1998/12)(1).

23.3. I documenti custoditi negli archivi del comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità europea, dell'IME e della BCE sono accessibili liberamente trascorso un periodo di trent'anni. In casi particolari, il consiglio direttivo può abbreviare tale periodo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche al presente regolamento interno

Il consiglio direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento interno. Il consiglio generale può proporre emendamenti e il comitato esecutivo ha facoltà di adottare regole supplementari nel proprio ambito di competenza.

Articolo 25

Pubblicazione

Il presente regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 1999.

Per il consiglio direttivo

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 110 del 28.4.1999, pag. 30.

Top