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Document 52019HB0001

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 gennaio 2019, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2019/1)

OJ C 11, 11.1.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 gennaio 2019

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2019/1)

(2019/C 11/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2),

considerando quanto segue:

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e si preparino alla conclusione del periodo transitorio di cui al regolamento (UE) 2017/2935 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di attenuare l’impatto potenzialmente negativo sul capitale primario di classe 1 della contabilizzazione delle perdite attese su crediti ai sensi dell’IFRS 9 in un contesto macroeconomico e finanziario difficile, che mette sotto pressione la redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, la loro capacità di costituire la propria base patrimoniale. Inoltre, mentre gli enti creditizi devono finanziare l’economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un’adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario. Dovrebbe essere applicato il medesimo metodo indicato nella raccomandazione BCE/2017/44 della Banca centrale europea (6).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili e gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP).

a)

Gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»). Essi comprendono un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell’8 %, come disposto dall’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti dalla decisione conseguente allo SREP in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).

c)

Gli enti creditizi sono altresì tenuti a rispettare il requisito combinato di riserva di capitale definito all’articolo 128, punto 6, della Direttiva 2013/36/UE.

d)

Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a rispettare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale richiesti calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio (fully loaded(7) entro la data di entrata in vigore a pieno regime. Ciò si riferisce all’applicazione piena dei suddetti coefficienti dopo l’applicazione delle disposizioni transitorie e dei requisiti combinati di riserva di capitale definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE. Le disposizioni transitorie sono previste dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) n. 575/2013.

e)

Gli enti creditizi che hanno deciso di applicare le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2395 nel corso del periodo transitorio sono altresì tenuti a soddisfare il coefficiente di capitale primario di classe 1 fully loaded entro la fine del periodo transitorio previsto da tale regolamento.

Tali requisiti devono essere soddisfatti a livello consolidato, e se del caso, a livello sub-consolidato, nonché su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013,

2.

Con riferimento agli enti creditizi che pagheranno dividendi (8) nel 2019, in relazione all’esercizio finanziario 2018, la BCE raccomanda quanto segue:

a)

Categoria 1: Gli enti creditizi che i) rispettino i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e ii) abbiano già raggiunto alla data del 31 dicembre 2018 i propri coefficienti fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d), o al paragrafo 1, lettera e), a seconda dei casi, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in un modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

b)

Categoria 2: Gli enti creditizi che rispettino i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla data del 31 dicembre 2018, ma che non abbiano raggiunto alla medesima data i propri coefficienti fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d), o al paragrafo 1, lettera e), a seconda dei casi, alla data del 31 dicembre 2018, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio dovrebbero pagare dividendi nella misura in cui sia soddisfatto il paragrafo 1, lettera d), ovvero, solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare (9) verso il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera e), e degli esiti dello SREP;

c)

Categoria 3: Gli enti creditizi che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), in linea di principio non dovrebbero distribuire alcun dividendo.

Gli enti creditizi che non siano in grado conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto.

Gli enti creditizi di categoria 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c), dovrebbero soddisfare anche gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. Se un ente creditizio opera o prevede di operare al di sotto degli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro dovrebbe contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto. La BCE esaminerà le ragioni per le quali il livello patrimoniale dell’ente creditizio è diminuito o si prevede diminuisca e prenderà in esame la possibilità di adottare misure adeguate e proporzionate specifiche per l’ente.

Nelle loro politiche di distribuzione dei dividendi e nella gestione del patrimonio, gli enti dovrebbero altresì tenere conto del potenziale impatto sul fabbisogno patrimoniale di future modifiche al quadro contabile, regolamentare e giuridico dell’Unione. In assenza di specifiche informazioni in contrario, ci si attende che i requisiti di secondo pilastro e gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro futuri utilizzati nella pianificazione patrimoniale siano come minimo allo stesso livello di quelli attuali.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7 e 23 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato (10).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 gennaio 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

(6)  Raccomandazione BCE/2017/44 della Banca centrale europea, del 28 dicembre 2017, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 8 dell’11.1.2018, pag. 1).

(7)  Tutte le riserve ai livelli previsti dalle norme a regime.

(8)  Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(9)  In pratica ciò significa che, per il rimanente periodo transitorio, gli enti creditizi dovrebbero in linea di principio trattenere almeno un importo pro rata per anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti fully loaded di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al paragrafo 1, lettera e).

(10)  Se la presente raccomandazione è applicata a soggetti vigilati meno significativi e a gruppi vigilati meno significativi che ritengono di non potervi ottemperare considerandosi giuridicamente obbligati a pagare dividendi, questi dovrebbero contattare immediatamente le rispettive autorità nazionali competenti.


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