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Document 32019D0023

Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/1


DECISIONE (UE) 2019/1376 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 luglio 2019

sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) c) e d), nonché gli articoli 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 4, 14, paragrafi 3 e 5, 15, paragrafo 3, e 17, paragrafo 1,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.

(2)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, la BCE è competente in via esclusiva a revocare le autorizzazioni degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti.

(3)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva a valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria.

(4)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva ad assolvere, a fini di vigilanza prudenziale, i compiti che spettano all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell'Unione, nei confronti degli enti creditizi significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3), ogni soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale all'interno del territorio di un altro Stato membro partecipante è tenuto a notificare la propria intenzione all'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. In virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), se la BCE non assume una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione di tale notifica, la succursale può essere stabilita e avviare la propria attività.

(5)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1024/2013 in combinato disposto con l'articolo 34, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la BCE ha competenza esclusiva ad assolvere il compito che spetta all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell'Unione, di prestare il proprio assenso a un ente creditizio (significativo) che abbia manifestato la propria intenzione di dichiararsi garante in solido degli impegni assunti da un'istituzione finanziaria che ne costituisca filiazione che intenda svolgere le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro partecipante tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi.

(6)

Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni relative al rilascio del passaporto, all'acquisizione di partecipazioni qualificate e alla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni che la BCE è chiamata ad assumere periodicamente e che implicano soltanto una discrezionalità limitata. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (5).

(7)

La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.

(8)

La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) specifica la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(9)

Ove i criteri per l'assunzione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere assunte con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente specificata dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (6). Inoltre, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione a causa della complessità della verifica.

(10)

Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 (7). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «decisione sul rilascio del passaporto» si intende una decisione della BCE relativa allo stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante o in un altro Stato membro in base alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e con gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Ai fini della presente decisione, la decisione sul rilascio del passaporto comprende altresì la decisione con la quale la BCE, in conformità alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/36/UE, presta il proprio assenso alla dichiarazione con cui un'impresa madre o imprese madri si impegnano a garantire in solido gli impegni assunti da istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni e intendano svolgere le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro partecipante, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi.

2)

per «succursale» si intende una succursale come definita al punto 17 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

3)

per «decisione sulle partecipazioni qualificate» si intende una decisione della BCE relativa all'acquisizione di partecipazioni qualificate in un soggetto vigilato (società bersaglio) ai sensi della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

4)

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)

per «decisione sulla revoca» si intende una decisione della BCE relativa alla revoca dell'autorizzazione a un ente creditizio sulla base della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

6)

«decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, ai punti 2) e 4) dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

7)

per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca;

8)

per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;

9)

per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione come da domanda del richiedente, ivi comprese le decisioni negative ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie: (a) garantiscano che il richiedente soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, nonché all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e siano state convenute per iscritto; ovvero (b) ribadiscano unicamente uno o più dei requisiti esistenti a cui gli enti sono già tenuti ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, nonché all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, o richiedano informazioni sulla soddisfazione di uno o più di tali requisiti.

10)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

11)

per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

12)

per «gruppo» si intende un gruppo di imprese composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), compreso qualsiasi sottogruppo;

13)

per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

14)

per guida della BCE si intende un documento approvato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza, che è pubblicato sul sito Internet della BCE e che fornisce orientamenti sull'interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione specifica i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l'adozione di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca.

2.   La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell'adozione di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca.

Articolo 3

Delega di decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca

1.   Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca.

2.   Le decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca sono adottate con decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3.   Le decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca non possono essere adottate con decisione delegata se la complessità della valutazione richiede che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.

4.   Qualsiasi delega di poteri decisionali si applica sia all'adozione delle decisioni di vigilanza sia all'approvazione della valutazione positiva da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza.

5.   Le decisioni negative sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca non possono essere adottate con decisione delegata.

6.   Qualora una decisione negativa sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca non possa essere adottata con decisione delegata, è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.

Articolo 4

Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate

1.   Le decisioni sulle partecipazioni qualificate sono assunte con decisione delegata qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato dell'aggiunta o della rimozione di uno strato intermedio nella struttura del gruppo dell'acquirente;

b)

l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato di un trasferimento della proprietà della società bersaglio da una società di partecipazione a un'altra società di partecipazione nell'ambito dello stesso gruppo;

c)

l'acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato dell'aumento di una partecipazione qualificata già esistente, salvo che vi siano state modifiche sostanziali rispetto all'ultima valutazione che incidano su almeno uno dei criteri di valutazione ovvero l'acquirente abbia acquisito il controllo della società bersaglio.

2.   La valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate è effettuata in conformità all'articolo 23 della direttiva 2013/36/UE, come recepita dalla normativa nazionale, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE, così come di orientamenti delle autorità europee di vigilanza (10).

Articolo 5

Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulla revoca

1.   Le decisioni sulla revoca possono essere assunte con decisione delegata qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

la decisione è adottata su richiesta del soggetto vigilato o a causa di una fusione per effetto della quale il soggetto vigilato cessa di esistere;

b)

presso il soggetto vigilato non permangono depositi dal pubblico dopo che la revoca è divenuta efficace;

c)

la revoca è collegata alla riorganizzazione interna a un gruppo.

2.   La valutazione della revoca di autorizzazione è effettuata in conformità all'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE come trasposta nella normativa nazionale, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE.

Articolo 6

Criteri per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto

1.   Le decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sullo stabilimento di una succursale da parte di un soggetto vigilato significativo possono essere assunte con decisione delegata se le attività totali della succursale stimate nel programma di operazioni non superano il 10 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo.

2.   Le decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE con le quali è prestato assenso alla dichiarazione con cui un'impresa madre o imprese madri si impegnano a garantire in solido gli impegni assunti da istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni possono essere assunte con decisione delegata se la prevista responsabilità dell'impresa madre in forza della garanzia prestata, alla luce del piano industriale di attività esercitate ai sensi della decisione sul rilascio del passaporto, non supera il 10 % delle attività totali dell'impresa madre a livello individuale.

3.   La valutazione delle richieste di decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali di recepimento dell'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE anche tenendo conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE.

4.   La valutazione delle richieste di decisioni sul rilascio del passaporto ai sensi della legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 34 paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali di recepimento degli articoli 34, 35 e 39 della direttiva 2013/36/UE tenendo altresì conto di eventuali linee guida della BCE applicabili o atti analoghi che possano essere adottati dalla BCE.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

La presente decisione non si applica nei casi in cui un progetto di proposta di decisione sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca sia stato presentato dall'autorità nazionale competente alla BCE, ovvero ove la notifica riguardante l'intenzione di stabilire una succursale o di garantire gli impegni istituzioni finanziare che ne costituiscono filiazioni sia stata inoltrata dall'autorità nazionale competente alla BCE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 luglio 2019.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14.

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C--301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

(6)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(7)  Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(10)  Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.


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