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Document 32014D0003(01)
2014/123/EU: Decision of the European Central Bank of 4 February 2014 identifying the credit institutions that are subject to the comprehensive assessment (ECB/2014/3)
2014/123/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014 , che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (BCE/2014/3)
2014/123/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014 , che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (BCE/2014/3)
GU L 69 del 8.3.2014, p. 107–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/107 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 febbraio 2014
che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita
(BCE/2014/3)
(2014/123/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6,
Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1) |
A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell’assunzione dei propri compiti di vigilanza, la Banca centrale europea (BCE) può richiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, di fornire tutte le informazioni utili affinché la BCE possa effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, compreso lo stato patrimoniale. La BCE è tenuta ad effettuare tale valutazione almeno con riguardo agli enti creditizi non contemplati dall’articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(2) |
Il 23 ottobre 2013, la BCE ha pubblicato la lista degli enti inclusi nella valutazione approfondita, nonché un quadro preliminare degli aspetti chiave della valutazione approfondita. |
(3) |
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha individuato gli enti creditizi in riferimento ai quali intende condurre una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Nell’applicazione dei predetti criteri, la BCE ha tenuto conto di eventuali modifiche suscettibili di verificarsi, in qualunque momento, a causa delle dinamiche delle attività degli enti creditizi e le relative ripercussioni sul valore totale delle loro attività. Di conseguenza, essa ha incluso enti creditizi che, attualmente, non soddisfano i criteri di significatività, ma potrebbero soddisfarli in un prossimo futuro, e dovrebbero quindi essere soggetti alla valutazione approfondita. La BCE provvederà, quindi, a condurre una valutazione approfondita in riferimento agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista le cui attività eccedono il valore totale di 27 miliardi di EUR. A prescindere dai predetti criteri, la BCE condurrà altresì una valutazione approfondita dei tre enti più significativi in ciascuno degli Stati membri partecipanti dell’area dell’euro. L’identificazione degli enti creditizi in riferimento ai quali la BCE intende condurre una valutazione approfondita fa salva la valutazione definitiva dei criteri fondata sulla metodologia specifica inclusa nel quadro di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(4) |
Gli enti creditizi e le autorità nazionali competenti sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie alla BCE al fine di condurre la valutazione approfondita, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(5) |
La BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 di fornire tutte le informazioni di cui necessita al fine di condurre la valutazione approfondita. |
(6) |
I membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti sono vincolati al segreto professionale previsto all’articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nel pertinente diritto dell’Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle disposizioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Soggetti sottoposti alla valutazione approfondita
1. I soggetti elencati nell’allegato sono sottoposti alla valutazione approfondita da parte della BCE entro il 3 novembre 2014.
2. In conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza degli enti creditizi elencati nell’allegato trasmette tutte le informazioni rilevanti richieste dalla BCE in riferimento a tali enti ai fini della valutazione approfondita. L’autorità nazionale competente verifica le informazioni, con le modalità che reputa appropriate in relazione all’esercizio, effettuando, ove necessario, ispezioni in loco e, ove ne ravvisi l’opportunità, anche con il coinvolgimento di parti terze.
3. L’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico è responsabile di tale verifica per le filiazioni autorizzate nel proprio Stato membro.
Articolo 2
Poteri d'indagine
In conformità all’articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell’allegato.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2014.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO
ENTI INCLUSI NELLA VALUTAZIONE APPROFONDITA
Belgio
AXA Bank Europe SA
Belfius Banque SA
Dexia NV (1)
Investar (società di partecipazione di Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)
KBC Group NV
The Bank of New York Mellon SA
Germania
Aareal Bank AG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Deutsche Bank AG
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Münchener Hypothekenbank eG
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot & Württembergische AG in riferimento a Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank e Wüstenrot Bausparkasse AG
Estonia
AS DNB Bank
AS SEB Pank
Swedbank AS
Irlanda
Allied Irish Banks plc
Merrill Lynch International Bank Limited
Permanent tsb plc.
The Governor and Company of the Bank of Ireland
Ulster Bank Ireland Limited
Grecia
Alpha Bank, SA.
Eurobank Ergasias, SA.
National Bank of Greece, SA.
Piraeus Bank, SA.
Spagna
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Banco de Sabadell, SA.
Banco Financiero y de Ahorros, SA.
Banco Mare Nostrum, SA.
Banco Popular Español, SA.
Banco Santander, SA.
Bankinter, SA.
Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
Catalunya Banc, SA.
Kutxabank, SA.
Liberbank, SA.
MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén
NCG Banco, SA.
Francia
Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet)
Banque PSA Finance
BNP Paribas
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat
Groupe BPCE
Groupe Crédit Agricole
Groupe Crédit Mutuel
HSBC France
La Banque Postale
BPI France (Banque Publique d’Investissement)
RCI Banque
Société de Financement Local
Société Générale
Italia
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Banca Popolare Dell’Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banco Popolare - Società Cooperativa
Credito Emiliano SpA
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo SpA
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA
UniCredit SpA
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
Veneto Banca S.C.P.A.
Cipro
Bank of Cyprus Public Company Ltd
Co-operative Central Bank Ltd
Hellenic Bank Public Company Ltd
Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd
Lituania
ABLV Bank, AS
AS SEB banka
Swedbank
Lussemburgo
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Clearstream Banking SA.
Precision Capital SA (Società di partecipazione di Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers SA)
RBC Investor Services Bank SA.
State Street Bank Luxembourg SA.
UBS (Luxembourg) SA.
Malta
Bank of Valletta plc
HSBC Bank Malta plc
Paesi Bassi
ABN AMRO Bank N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
ING Bank N.V.
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
The Royal Bank of Scotland N.V.
SNS Bank N.V.
Austria
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG, unitamente agli enti creditizi affiliati, in conformità all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
Portogallo
Banco BPI, SA
Banco Comercial Português, SA
Caixa Geral de Depósitos, SA
Espírito Santo Financial Group, SA
Slovenia
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Finlandia
Danske Bank Oyj
Nordea Bank Finland Abp
OP-Pohjola Group
Casi in cui uno o più enti creditizi fra i più significativi in uno Stato membro partecipante sono filiazioni di gruppi bancari già inclusi nella lista di cui sopra:
Malta
Deutsche Bank (Malta) Ltd
Slovacchia
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
(1) La metodologia di valutazione applicata a questo gruppo terrà debitamente conto della sua situazione specifica e, in particolare, del fatto che è già stata condotta un’ampia valutazione della sua situazione finanziaria e del suo profilo di rischio nel quadro del piano avviato nell’ottobre 2011 e approvato dalla Commissione europea il 28 dicembre 2012.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).