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Document 32014D0001(01)

2014/179/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2014 , che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2014/1)

OJ L 95, 29.3.2014, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/179/oj

29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/56


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2014

che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/2014/1)

(2014/179/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 25, paragrafo 2 e 26 paragrafo 12,

considerando quanto segue

(1)

È necessario adattare l’organizzazione interna della BCE e i suoi organi decisionali ai nuovi obblighi imposti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, per chiarire l’interazione degli organi coinvolti del processo di preparazione e adozione delle decisioni di vigilanza.

(2)

È necessario elaborare un codice di condotta che fissi norme e principi deontologici che orientino i membri del Consiglio direttivo e i membri supplenti nell’esercizio delle proprie funzioni.

(3)

È necessario istituire un comitato di controllo ad alto livello per rafforzare i livelli di controllo interni ed esterni e contribuire a migliorare ulteriormente la governance interna della BCE e dell’Eurosistema.

(4)

L’articolo 21 del regolamento interno precisa che le condizioni di impiego e le norme sul personale regolano il rapporto di lavoro tra la BCE e il proprio personale. Le condizioni di impiego e le norme sul personale sono state modificate per includere le norme che regolano la selezione e la nomina dei candidati. L’articolo 20 del Regolamento interno in materia di selezione, nomina e promozione del personale è divenuto superfluo e dovrebbe pertanto essere abrogato.

(5)

È necessario altresì rendere il testo aderente a lievi modifiche di carattere tecnico e redazionale come la nuova numerazione degli articoli del trattato, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(6)

La procedura di non obiezione di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 non dovrebbe trovare applicazione in riferimento alle decisioni relative al quadro generale nell’ambito del quale sono assunte decisioni di vigilanza, come nel caso delle decisioni relative al quadro organizzativo di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(7)

La Decisione BCE/2004/2 (2), dovrebbe essere modificata al fine di tenere conto di tali sviluppi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea

La Decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:

1.

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Definizioni

1.1.

Il presente regolamento interno è complementare al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Salvo quanto disposto all’articolo 1.2, i termini contenuti nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelli contenuti nel trattato e nello Statuto.

1.2.

I termini “Stato membro partecipante”, “autorità nazionale competente” e “autorità nazionale designata” hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (3).

2.

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo

5 bis.1.

Il Consiglio direttivo adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri, pubblicato sul sito Internet della BCE.

5 bis.2.

Ciascun governatore si assicura che la persona che l’accompagna ai sensi dell’articolo 3.2 e il suo supplente ai sensi dell’articolo 3.3 sottoscrivano una dichiarazione di impegno ad osservare il codice di condotta prima della partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo.»

3.

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Eurosistema — Comitati del SEBC

9.1.

Il Consiglio direttivo istituisce e scioglie i comitati. I comitati prestano assistenza all’attività degli organi decisionali della BCE e riferiscono al Consiglio direttivo attraverso il Comitato esecutivo.

9.2.

Riguardo alle questioni inerenti alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, i comitati che prestano assistenza all’attività della BCE in relazione ai compiti a questa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 riferiscono al Consiglio di vigilanza e, se del caso, al Consiglio direttivo. Il Consiglio di vigilanza, conformemente alle proprie procedure, incarica il vicepresidente di riferire al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo su tale attività.

9.3.

I comitati sono composti da un massimo di due membri di ciascuna BCN dell’Eurosistema e della BCE, rispettivamente nominati dal Governatore e dal Comitato esecutivo.

9.4.

Quando prestano assistenza all’attività degli organi decisionali della BCE nell’espletamento dei compiti attribuiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, i comitati includono un membro della banca centrale e un membro dell’autorità nazionale competente di ogni Stato membro partecipante, nominato da ciascun governatore previa consultazione della rispettiva autorità nazionale competente, ove diversa dalla banca centrale.

9.5.

Il Consiglio direttivo stabilisce i compiti dei comitati e ne nomina i presidenti. Di norma, il presidente è un membro del personale della BCE. Sia il Consiglio direttivo che il Comitato esecutivo hanno il diritto di richiedere ai comitati di condurre studi su specifici argomenti. La BCE fornisce assistenza di segretariato ai comitati.

9.6.

Ciascuna banca centrale nazionale degli Stati membri non partecipanti può nominare fino a un massimo di due membri del proprio personale affinché prendano parte alle riunioni di un comitato ogni qual volta siano trattate questioni di competenza del Consiglio generale e ogniqualvolta il presidente di un comitato e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.

9.7.

I rappresentanti di altri organismi e istituzioni dell’Unione e ogni altra parte possono essere altresì invitati a prendere parte alle riunioni di un comitato ogniqualvolta il suo presidente e il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno.»

4.

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Comitato di controllo

Al fine di rafforzare i livelli di controllo esterni e interni già esistenti e consolidare la governance interna della BCE e dell’Eurosistema, il Consiglio direttivo istituisce un comitato di controllo e ne stabilisce i compiti e la composizione.»

5.

L’articolo 11.3 è sostituito dal seguente:

«11.3.

Il Comitato esecutivo adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri e di quelli del personale della BCE, pubblicato sul sito Internet della BCE.»

6.

Sono aggiunti i seguenti articoli:

«CAPITOLO IV bis

COMPITI IN MATERIA DI VIGILANZA

Articolo 13 bis

Consiglio di vigilanza

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, un Consiglio di vigilanza, istituito come organo interno della BCE, è incaricato della pianificazione ed esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (di seguito “compiti in materia di vigilanza”). I compiti del Consiglio di vigilanza non pregiudicano le competenze degli organi decisionali della BCE.

Articolo 13 ter

Composizione del Consiglio di vigilanza

13 ter.1.

Il Consiglio di vigilanza è composto da un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante. Tutti i membri del Consiglio di vigilanza agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.

13 ter.2.

Quando l’autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante non è una banca centrale, il rispettivo membro del Consiglio di vigilanza può farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale del proprio Stato membro. Ai fini del voto, i rappresentanti di uno Stato membro sono considerati un unico membro.

13 ter.3.

Sentito il Consiglio di vigilanza, il Consiglio direttivo adotta la proposta di nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio di vigilanza da presentare al Parlamento europeo per l’approvazione.

13 ter.4.

Le condizioni e le modalità di impiego del presidente del Consiglio di vigilanza, in particolare il suo trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di un contratto stipulato con la BCE e stabiliti dal Consiglio direttivo.

13 ter.5.

Il mandato del vicepresidente del Consiglio di vigilanza è di cinque anni e non è rinnovabile. Il mandato non può essere esteso oltre la fine dell’incarico di membro del Comitato esecutivo.

13 ter.6.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, nomina i quattro rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza, cui è vietato assolvere compiti direttamente connessi alla funzione di politica monetaria.

Articolo 13 quater

Votazioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Ai fini dell’adozione dei progetti di decisioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e sulla base dell’articolo 16 del trattato sull’Unione europea, dell’articolo 238, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, si applicano le seguenti norme:

i)

Fino al 31 ottobre 2014, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 50 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 74 per cento del numero totale dei voti ponderati e il 62 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole.

ii)

Dal 1o novembre 2014, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 55 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 65 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole. Una minoranza di blocco deve comprendere un numero minimo di membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano il 35 per cento della popolazione totale più uno, in difetto del quale la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

iii)

Nel periodo compreso tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, su richiesta di un rappresentante di un’autorità nazionale competente ovvero di un rappresentante della BCE nel Consiglio di vigilanza, le decisioni si intendono adottate quando almeno il 50 per cento dei membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano almeno il 74 per cento del totale dei voti ponderati e il 62 per cento della popolazione totale, ha espresso voto favorevole.

iv)

A ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal Consiglio direttivo è attribuita una ponderazione uguale alla ponderazione mediana dei rappresentanti delle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, calcolata sulla base del metodo stabilito nell’allegato.

v)

I voti del presidente e del vicepresidente hanno una ponderazione pari a zero e sono conteggiati ai soli effetti della definizione della maggioranza per quanto attiene al numero dei membri del Consiglio di vigilanza.

Articolo 13 quinquies

Regolamento interno del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno previa consultazione del Consiglio direttivo. Il regolamento interno garantisce la parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 13 sexies

Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza

13 sexies.1.

Il Consiglio di vigilanza adotta e aggiorna un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri, pubblicato sul sito Internet della BCE.

13 sexies.2.

Ciascun membro si assicura che le persone che lo accompagnano, i supplenti e i rappresentanti della sua banca centrale nazionale, ove l’autorità nazionale competente non sia la banca centrale, sottoscrivano una dichiarazione che li impegna all’osservanza del codice di condotta prima di partecipare alle riunioni del Consiglio di vigilanza.

Articolo 13 septies

Riunioni del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE. I lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza sono comunicati senza ritardo al Consiglio direttivo, a scopo informativo.

Articolo 13 octies

Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

13 octies.1.

Il Consiglio di vigilanza propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi al fine di espletare i compiti di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, corredati da note esplicative sul contesto e le motivazioni su cui il progetto di decisione si basa. Tali progetti di decisioni sono trasmessi simultaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti interessati, unitamente alla comunicazione del termine assegnato al Consiglio direttivo in conformità all’articolo 13 octies.2.

13 octies.2.

Un progetto di decisione ai sensi dell’articolo 13 octies.1 si ritiene adottato salve obiezioni da parte del Consiglio direttivo entro il termine di dieci giorni lavorativi. In situazioni di emergenza il Consiglio di vigilanza stabilisce un termine ragionevole non superiore a 48 ore. Il Consiglio direttivo motiva per iscritto le obiezioni. La decisione è trasmessa al Consiglio di vigilanza e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.

13 octies.3.

Gli Stati membri partecipanti non appartenenti all’area dell’euro notificano alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza entro cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione ai sensi dell’articolo 13 octies.1. Il presidente della BCE comunica senza ritardo il disaccordo motivato al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo decide sulla questione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto notizia del disaccordo motivato tenendo integralmente conto delle motivazioni contenute nella valutazione espressa dal Consiglio di vigilanza. La decisione è trasmessa al Consiglio di vigilanza e all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, corredata di spiegazioni scritte.

13 octies.4.

Gli Stati membri partecipanti non appartenenti all’area dell’euro notificano alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto all’obiezione mossa dal Consiglio di vigilanza in ordine a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale obiezione ai sensi dell’articolo 13 octies.2. Il presidente della BCE comunica senza ritardo il proprio disaccordo motivato al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo esprime il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro entro 30 giorni e, indicandone le ragioni, conferma o ritira l’obiezione. La decisione di confermare o ritirare l’obiezione è trasmessa all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. Se il Consiglio direttivo ritira l’obiezione, il progetto di decisione del Consiglio di vigilanza si considera adottato alla data del ritiro dell’obiezione.

Articolo 13 nonies

Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

13 nonies.1.

Se l’autorità nazionale competente o l’autorità nazionale designata notifica alla BCE la propria intenzione di applicare i requisiti in materia di riserve di capitale e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la notifica, una volta ricevuta dal segretario del Consiglio di vigilanza, è trasmessa senza ritardo al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Sulla proposta predisposta dal Consiglio di vigilanza sulla base dell’iniziativa e tenendo conto del contributo fornito dal pertinente comitato e della struttura interna interessata, il Consiglio direttivo decide sulla questione entro tre giorni lavorativi. Se il Consiglio direttivo solleva obiezioni sulla misura oggetto di notifica, ne comunica le ragioni per iscritto all’autorità nazionale competente o all’autorità nazionale designata interessata entro cinque giorni lavorativi dalla notifica alla BCE.

13 nonies.2.

Se il Consiglio direttivo, sulla base della proposta predisposta dal Consiglio di vigilanza in relazione all’iniziativa, tenendo conto del contributo fornito dal pertinente comitato e dalla struttura interna interessata, intende applicare requisiti più elevati in materia di riserve di capitale o misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, tale intenzione deve essere notificata all’autorità nazionale competente o a quella designata almeno dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Se l’autorità nazionale competente o designata notifica per iscritto alla BCE la propria obiezione motivata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, tale obiezione, una volta ricevuta dal segretario del Consiglio di vigilanza, è trasmessa senza ritardo al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo decide sulla questione sulla base della proposta preparata dal Consiglio di vigilanza in relazione all’iniziativa, tenendo in considerazione il contributo del comitato pertinente e della struttura interna interessata. La decisione è trasmessa all’autorità nazionale compente o designata interessata.

13 nonies.3.

Il Consiglio direttivo ha il diritto di approvare le proposte del Consiglio di vigilanza, modificarle o sollevare obiezioni rispetto ad esse, ai sensi degli articoli 13 nonies.1 e 13 nonies.2. Il Consiglio direttivo ha altresì diritto di richiedere al Consiglio di vigilanza di presentare una proposta ai sensi degli articoli 13 nonies.1 e 13 nonies.2 o di condurre analisi specifiche. Se il Consiglio di vigilanza non presenta alcuna proposta a seguito di tali richieste, il Consiglio direttivo, tenendo in considerazione i contributi del pertinente comitato e della struttura interna interessata, può adottare una decisione in mancanza di proposte da parte del Consiglio di vigilanza.

Articolo 13 decies

Adozione di decisioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Se l’autorità nazionale compente notifica alla BCE il proprio progetto di decisione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza, entro cinque giorni lavorativi, trasmette il progetto di decisione al Consiglio direttivo, unitamente alla propria valutazione. Il progetto di decisione si considera adottato a meno che il Consiglio direttivo sollevi obiezioni entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica alla BCE, prorogabili una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati.

Articolo 13 undecies

Quadro generale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Il Consiglio direttivo adotta decisioni istitutive del quadro generale per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza al di fuori dell’ambito della procedura di non obiezione.

Articolo 13 duodecies

Separazione tra i compiti in materia di vigilanza e di politica monetaria

13 duodecies.1.

La BCE assolve i compiti attribuitile dal Regolamento (UE) n. 1024/2013senza pregiudizio per i compiti inerenti alla politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separatamente da questi ultimi.

13 duodecies.2.

La BCE adotta tutte le misure necessarie per garantire la separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria.

13 duodecies.3.

La separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria non esclude lo scambio, fra queste due aree funzionali, delle informazioni necessarie all’adempimento dei compiti attribuiti alla BCE e al SEBC.

Articolo 13 terdecies

Organizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza

13 terdecies.1.

Le riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza si tengono separatamente rispetto alle riunioni ordinarie del Consiglio direttivo e hanno distinti ordini del giorno.

13 terdecies.2.

Su proposta del Consiglio di vigilanza, il Comitato esecutivo redige un ordine del giorno provvisorio e lo invia, unitamente alla documentazione pertinente predisposta dal Consiglio di vigilanza, ai membri del Consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati almeno otto giorni prima della relativa riunione. Ciò non vale in caso di emergenze, in occasione delle quali il Comitato esecutivo agisce nel modo ritenuto opportuno, tenuto conto delle circostanze.

13 terdecies.3.

Il Consiglio direttivo della BCE si consulta con i Governatori delle BCN non facenti parte dell’Eurosistema degli Stati membri partecipanti prima di sollevare obiezioni in merito a progetti di decisione predisposti dal Consiglio di vigilanza indirizzati ad autorità nazionali competenti rispetto a enti creditizi insediati in Stati membri partecipanti non appartenenti all’area dell’euro. Lo stesso vale ove le autorità nazionali competenti interessate informino il Consiglio direttivo del loro disaccordo motivato rispetto a tale progetto di decisione del Consiglio di vigilanza.

13 terdecies.4.

Salva diversa disposizione del presente capitolo, le disposizioni generali relative alle riunioni del Consiglio direttivo di cui al capitolo I si applicano anche alle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza.

Articolo 13 quaterdecies

Struttura interna in riferimento ai compiti in materia di vigilanza

13 quaterdecies.1.

La competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza. Il Comitato esecutivo consulta il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza in merito a tale struttura. Gli articoli 10 e11 si applicano di conseguenza.

13 quaterdecies.2.

Il Consiglio di vigilanza, di concerto con il Comitato esecutivo, può costituire e sciogliere sottostrutture provvisorie, come gruppi di lavoro e task force. Questi prestano assistenza nelle attività relative ai compiti in materia di vigilanza e riferiscono al Consiglio di vigilanza.

13 quaterdecies.3.

Il presidente della BCE, previa consultazione del presidente del Consiglio di vigilanza, designa un membro del personale della BCE quale segretario del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo. Il segretario assiste il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza ed è incaricato di stendere un resoconto dei lavori.

13 quaterdecies.4.

Il segretario si coordina con il segretario del Consiglio direttivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza ed è incaricato di stendere il resoconto dei lavori.

Articolo 13 quindecies

Relazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

Su proposta del Consiglio di vigilanza presentata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo adotta le relazioni annuali indirizzate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo, come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1024/2013.

Articolo 13 sexdecies

Rappresentanti della BCE presso l’Autorità bancaria europea

13 sexdecies.1.

Su proposta del Consiglio di vigilanza, il presidente della BCE nomina o revoca il rappresentante della BCE presso il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria europea, come disposto dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/78/CE della Commissione (4).

13 sexdecies.2.

Il presidente nomina il secondo rappresentante in possesso di competenze in materia di compiti delle banche centrali presso il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria europea.

7.

L’articolo 15.1 è sostituito dal seguente:

«15.1.

Prima della fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo conformemente ai principi stabiliti dal Consiglio direttivo stesso, adotta il bilancio della BCE per l’esercizio finanziario successivo. La spesa inerente ai compiti in materia di vigilanza figura separatamente all’interno del bilancio della BCE ed è oggetto di consultazione con il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza.»

8.

L’articolo 17.5 è sostituito dal seguente:

«17.5.

Fatto salvo il secondo paragrafo dell’articolo 43 e il primo trattino dell’articolo 46.1 dello Statuto, i pareri della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali e salvo che almeno tre governatori dichiarino di voler lasciare al Consiglio direttivo la competenza ad adottare determinati pareri, i pareri della BCE possono essere adottati dal Comitato esecutivo, in conformità ai commenti del Consiglio direttivo e tenendo in considerazione il contributo del Consiglio generale. Il comitato esecutivo è competente a finalizzare i pareri della BCE su questioni ad elevato contenuto tecnico e includervi modifiche di fatto o correzioni. I pareri della BCE sono sottoscritti dal presidente. Per i pareri della BCE in materia di vigilanza prudenziale di enti creditizi, il Consiglio direttivo può consultare il Consiglio di vigilanza.»

9.

L’articolo 17.8 è sostituito dal seguente:

«17.8.

Il Regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (5) si applica agli atti giuridici elencati nell’articolo 34 dello Statuto.

10.

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza

17 bis.1.

Salva contraria disposizione contenuta in regolamenti adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel presente articolo, l’articolo 17 si applica agli strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza.

17 bis.2.

Gli Indirizzi della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottati dal Consiglio direttivo e successivamente notificati e sottoscritti per conto di esso da parte del presidente. La notifica alle autorità nazionali competenti può essere effettuata a mezzo fax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo.

17 bis.3.

Le istruzioni della BCE relative ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a) e degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, e 30, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottate dal Consiglio direttivo e successivamente notificate e sottoscritte per conto di esso dal presidente. Esse indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi può essere effettuata a mezzo fax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo.

17 bis.4.

Le Decisioni della BCE relative a soggetti sottoposti a vigilanza e a soggetti che hanno richiesto l’autorizzazione a intraprendere l’attività di ente creditizio sono adottate dal Consiglio direttivo e sottoscritte per conto di esso dal presidente. Esse sono successivamente notificate ai destinatari.»

11.

L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Procedura ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2 del trattato

L’approvazione prevista dall’articolo 128, paragrafo 2, del trattato è concessa, per l’anno successivo, dal Consiglio direttivo con decisione unica per tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro entro l’ultimo trimestre di ogni anno.»

12.

L’articolo 20 è soppresso.

13.

L’articolo 23.1 è sostituito dal seguente:

«23.1.

I lavori degli organi decisionali della BCE o di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito, del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo o di ogni altra sottostruttura di natura provvisoria sono riservati, a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere. Il presidente consulta il presidente del Consiglio di vigilanza prima di assumere decisioni relative ai lavori del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo e delle sue sottostrutture di natura provvisoria.»

14.

All’articolo 23.3 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«I documenti redatti dalla BCE o in suo possesso sono classificati e trattati in conformità alle norme di carattere organizzativo relative al segreto professionale e alla gestione e alla riservatezza delle informazioni.»

15.

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 23 bis

Riservatezza e segreto professionale in riferimento ai compiti in materia di vigilanza

23bis.1.

I membri del Consiglio di vigilanza, del Comitato direttivo e di ogni altra sottostruttura costituita dal Consiglio di vigilanza sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di segreto professionale stabiliti dall’articolo 37 dello Statuto, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

23 bis.2.

Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.

23 bis.3.

I documenti redatti dal Consiglio di vigilanza, dal Comitato direttivo e dalle sottostrutture di natura provvisoria costituite dal Consiglio di vigilanza costituiscono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all’articolo 23.3.»

16.

Il testo di cui all’Allegato è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 24 gennaio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(3)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.».

(5)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58


ALLEGATO

«ALLEGATO

[di cui all’articolo 13 quater, iv)]

1.

Ai fini delle votazioni ai sensi dell’articolo 13 quater, ai quattro rappresentanti della BCE sono attribuiti, come previsto nei seguenti paragrafi, i voti ponderati mediani degli Stati membri partecipanti in base al criterio del voto ponderato, la popolazione mediana degli Stati membri partecipanti in base al criterio della popolazione, e in ragione della loro qualità di membri del Consiglio di vigilanza, un voto in base al criterio del numero dei membri.

2.

Collocando, in ordine ascendente, i voti ponderati assegnati agli Stati membri partecipanti dall’articolo 3 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie per i membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti, il voto ponderato mediano è definito come il voto ponderato centrale se gli Stati membri partecipanti sono in numero dispari, e come la semisomma dei due valori centrali, arrotondati al numero intero più vicino, se sono in numero pari. Al numero totale dei voti ponderati degli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo del voto mediano ponderato. Il numero dei voti ponderati risultante costituisce il “numero totale dei voti ponderati”.

3.

La popolazione mediana è definita secondo il medesimo principio. A tale fine, si fa ricorso alle cifre pubblicate dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’Allegato III, articoli 1 e 2 della Decisione del Consiglio n. 2009/937/UE, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (1). Alla popolazione complessiva di tutti gli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo della popolazione mediana degli Stati membri partecipanti. La popolazione risultante costituisce la “popolazione totale”.


(1)  GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35


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