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Document 32014D0001(01)
2014/179/EU: Decision of the European Central Bank of 22 January 2014 amending Decision ECB/2004/2 adopting the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/2014/1)
2014/179/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2014 , che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2014/1)
2014/179/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2014 , che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2014/1)
OJ L 95, 29.3.2014, p. 56–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/56 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 gennaio 2014
che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea
(BCE/2014/1)
(2014/179/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,
visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 25, paragrafo 2 e 26 paragrafo 12,
considerando quanto segue
(1) |
È necessario adattare l’organizzazione interna della BCE e i suoi organi decisionali ai nuovi obblighi imposti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, per chiarire l’interazione degli organi coinvolti del processo di preparazione e adozione delle decisioni di vigilanza. |
(2) |
È necessario elaborare un codice di condotta che fissi norme e principi deontologici che orientino i membri del Consiglio direttivo e i membri supplenti nell’esercizio delle proprie funzioni. |
(3) |
È necessario istituire un comitato di controllo ad alto livello per rafforzare i livelli di controllo interni ed esterni e contribuire a migliorare ulteriormente la governance interna della BCE e dell’Eurosistema. |
(4) |
L’articolo 21 del regolamento interno precisa che le condizioni di impiego e le norme sul personale regolano il rapporto di lavoro tra la BCE e il proprio personale. Le condizioni di impiego e le norme sul personale sono state modificate per includere le norme che regolano la selezione e la nomina dei candidati. L’articolo 20 del Regolamento interno in materia di selezione, nomina e promozione del personale è divenuto superfluo e dovrebbe pertanto essere abrogato. |
(5) |
È necessario altresì rendere il testo aderente a lievi modifiche di carattere tecnico e redazionale come la nuova numerazione degli articoli del trattato, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. |
(6) |
La procedura di non obiezione di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 non dovrebbe trovare applicazione in riferimento alle decisioni relative al quadro generale nell’ambito del quale sono assunte decisioni di vigilanza, come nel caso delle decisioni relative al quadro organizzativo di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(7) |
La Decisione BCE/2004/2 (2), dovrebbe essere modificata al fine di tenere conto di tali sviluppi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea
La Decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:
1. |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Definizioni
|
2. |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo
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3. |
L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Eurosistema — Comitati del SEBC
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4. |
È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Comitato di controllo Al fine di rafforzare i livelli di controllo esterni e interni già esistenti e consolidare la governance interna della BCE e dell’Eurosistema, il Consiglio direttivo istituisce un comitato di controllo e ne stabilisce i compiti e la composizione.» |
5. |
L’articolo 11.3 è sostituito dal seguente:
|
6. |
Sono aggiunti i seguenti articoli: «CAPITOLO IV bis COMPITI IN MATERIA DI VIGILANZA Articolo 13 bis Consiglio di vigilanza Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, un Consiglio di vigilanza, istituito come organo interno della BCE, è incaricato della pianificazione ed esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (di seguito “compiti in materia di vigilanza”). I compiti del Consiglio di vigilanza non pregiudicano le competenze degli organi decisionali della BCE. Articolo 13 ter Composizione del Consiglio di vigilanza
Articolo 13 quater Votazioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 Ai fini dell’adozione dei progetti di decisioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e sulla base dell’articolo 16 del trattato sull’Unione europea, dell’articolo 238, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, si applicano le seguenti norme:
Articolo 13 quinquies Regolamento interno del Consiglio di vigilanza Il Consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno previa consultazione del Consiglio direttivo. Il regolamento interno garantisce la parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti. Articolo 13 sexies Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza
Articolo 13 septies Riunioni del Consiglio di vigilanza Il Consiglio di vigilanza tiene di norma le proprie riunioni nei locali della BCE. I lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza sono comunicati senza ritardo al Consiglio direttivo, a scopo informativo. Articolo 13 octies Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Articolo 13 nonies Adozione di decisioni finalizzate all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013
Articolo 13 decies Adozione di decisioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 Se l’autorità nazionale compente notifica alla BCE il proprio progetto di decisione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza, entro cinque giorni lavorativi, trasmette il progetto di decisione al Consiglio direttivo, unitamente alla propria valutazione. Il progetto di decisione si considera adottato a meno che il Consiglio direttivo sollevi obiezioni entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica alla BCE, prorogabili una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati. Articolo 13 undecies Quadro generale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 Il Consiglio direttivo adotta decisioni istitutive del quadro generale per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza al di fuori dell’ambito della procedura di non obiezione. Articolo 13 duodecies Separazione tra i compiti in materia di vigilanza e di politica monetaria
Articolo 13 terdecies Organizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo relative ai compiti in materia di vigilanza
Articolo 13 quaterdecies Struttura interna in riferimento ai compiti in materia di vigilanza
Articolo 13 quindecies Relazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 Su proposta del Consiglio di vigilanza presentata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo adotta le relazioni annuali indirizzate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo, come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1024/2013. Articolo 13 sexdecies Rappresentanti della BCE presso l’Autorità bancaria europea
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7. |
L’articolo 15.1 è sostituito dal seguente:
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8. |
L’articolo 17.5 è sostituito dal seguente:
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9. |
L’articolo 17.8 è sostituito dal seguente:
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10. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 17 bis Strumenti giuridici della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza
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11. |
L’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Procedura ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2 del trattato L’approvazione prevista dall’articolo 128, paragrafo 2, del trattato è concessa, per l’anno successivo, dal Consiglio direttivo con decisione unica per tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro entro l’ultimo trimestre di ogni anno.» |
12. |
L’articolo 20 è soppresso. |
13. |
L’articolo 23.1 è sostituito dal seguente:
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14. |
All’articolo 23.3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I documenti redatti dalla BCE o in suo possesso sono classificati e trattati in conformità alle norme di carattere organizzativo relative al segreto professionale e alla gestione e alla riservatezza delle informazioni.» |
15. |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 23 bis Riservatezza e segreto professionale in riferimento ai compiti in materia di vigilanza
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16. |
Il testo di cui all’Allegato è aggiunto come allegato. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 24 gennaio 2014.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
(3) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.»
(4) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.».
(5) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.»
ALLEGATO
«ALLEGATO
[di cui all’articolo 13 quater, iv)]
1. |
Ai fini delle votazioni ai sensi dell’articolo 13 quater, ai quattro rappresentanti della BCE sono attribuiti, come previsto nei seguenti paragrafi, i voti ponderati mediani degli Stati membri partecipanti in base al criterio del voto ponderato, la popolazione mediana degli Stati membri partecipanti in base al criterio della popolazione, e in ragione della loro qualità di membri del Consiglio di vigilanza, un voto in base al criterio del numero dei membri. |
2. |
Collocando, in ordine ascendente, i voti ponderati assegnati agli Stati membri partecipanti dall’articolo 3 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie per i membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti, il voto ponderato mediano è definito come il voto ponderato centrale se gli Stati membri partecipanti sono in numero dispari, e come la semisomma dei due valori centrali, arrotondati al numero intero più vicino, se sono in numero pari. Al numero totale dei voti ponderati degli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo del voto mediano ponderato. Il numero dei voti ponderati risultante costituisce il “numero totale dei voti ponderati”. |
3. |
La popolazione mediana è definita secondo il medesimo principio. A tale fine, si fa ricorso alle cifre pubblicate dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’Allegato III, articoli 1 e 2 della Decisione del Consiglio n. 2009/937/UE, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (1). Alla popolazione complessiva di tutti gli Stati membri partecipanti è sommato il quadruplo della popolazione mediana degli Stati membri partecipanti. La popolazione risultante costituisce la “popolazione totale”. |