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Document 02017D0016-20180216

Consolidated text: Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea del 23 maggio 2017 che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/936/2018-02-16

02017D0016 — IT — 16.02.2018 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2017/936 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 maggio 2017

che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)

(GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2018/228 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 febbraio 2018

  L 43

18

16.2.2018




▼B

DECISIONE (UE) 2017/936 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 maggio 2017

che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)



▼M1

Articolo 1

Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se costoro non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:

a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o

c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.

▼B

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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