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Document 02017D0016-20180216
Decision (EU) 2017/936 of the European Central Bank of 23 May 2017 nominating heads of work units to adopt delegated fit and proper decisions (ECB/2017/16)
Consolidated text: Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea del 23 maggio 2017 che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)
Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea del 23 maggio 2017 che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)
No longer in force
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02017D0016 — IT — 16.02.2018 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE (UE) 2017/936 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 23 maggio 2017 (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 26) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE (UE) 2018/228 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 febbraio 2018 |
L 43 |
18 |
16.2.2018 |
DECISIONE (UE) 2017/936 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 maggio 2017
che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16)
Articolo 1
Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità
Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se costoro non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:
a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.