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Meccanismo di vigilanza unico

Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) è il sistema europeo di vigilanza bancaria che comprende la BCE e le autorità nazionali di vigilanza dei paesi partecipanti.

Autorità nazionali di vigilanza

Le principali finalità della vigilanza bancaria europea sono:

  • salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo
  • accrescere l’integrazione e la stabilità finanziarie
  • assicurare una vigilanza coerente

Insieme al Meccanismo di risoluzione unico, la vigilanza bancaria europea è uno dei due pilastri dell’unione bancaria dell’UE.

Unione bancaria

Perché è necessaria una vigilanza bancaria europea?

La recente crisi finanziaria ha messo in luce sia la rapidità e la virulenza con cui possono propagarsi i problemi del settore finanziario, specie all’interno di un’unione monetaria, sia le ricadute dirette per i cittadini europei.

L’obiettivo della vigilanza bancaria europea è contribuire a ristabilire la fiducia nel settore bancario europeo e rafforzare la capacità di tenuta delle banche.

Qual è il ruolo della BCE?

La BCE, in quanto istituzione indipendente dell’UE, sovrintende alla vigilanza bancaria in una prospettiva europea attraverso:

  • la definizione di un approccio comune alle attività correnti di vigilanza
  • il ricorso ad azioni di vigilanza e a misure correttive armonizzate
  • l’applicazione coerente della regolamentazione e delle politiche di vigilanza

La BCE, in collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza, è responsabile del funzionamento efficace e coerente della vigilanza bancaria europea.

Che cosa comporta la vigilanza bancaria?

La BCE ha il potere di:

  • condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini
  • concedere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
  • valutare l’acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi
  • assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell’UE
  • fissare requisiti patrimoniali più elevati (“riserve”) per scongiurare ogni rischio finanziario
Ciclo di vigilanza

Quali soggetti sono sottoposti a vigilanza?

Banche soggette alla vigilanza diretta

La BCE esercita la vigilanza diretta su 113 banche significative dei paesi partecipanti, che detengono quasi l’82% degli attivi bancari totali.

Per stabilire se una banca è da ritenersi significativa si applica una serie di criteri.

Criteri per stabilire la significatività

La vigilanza ordinaria sulle banche significative è affidata ai gruppi di vigilanza congiunti (GVC). A ciascuna banca significativa è abbinato uno specifico GVC, che riunisce esperti della BCE e delle autorità nazionali di vigilanza.

I gruppi di vigilanza congiunti

Banche soggette alla vigilanza indiretta

Le banche che non vengono considerate significative, ossia gli enti creditizi “meno significativi”, continuano a essere sottoposte alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti in stretta collaborazione con la BCE.

La BCE può decidere in ogni momento di assumere la vigilanza diretta di una qualsiasi banca meno significativa al fine di assicurare l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

Quali sono i paesi partecipanti?

Tutti i paesi dell’area dell’euro aderiscono automaticamente alla vigilanza bancaria europea.

Autorità nazionali di vigilanza dei paesi partecipanti

Gli altri Stati membri dell’UE che non utilizzano l’euro come valuta nazionale possono decidere di prendervi parte. A tal fine, le rispettive autorità nazionali di vigilanza instaurano una “cooperazione stretta” con la BCE. La Bulgaria è entrata a far parte della vigilanza bancaria europea mediante cooperazione stretta a ottobre 2020.

Decisione della BCE che disciplina le procedure riguardanti la cooperazione stretta

Cooperazione con i paesi non partecipanti

La BCE e le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri dell’UE che non partecipano alla vigilanza bancaria europea possono stabilire in un memorandum d’intesa le modalità di cooperazione in materia di vigilanza.

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Segnalazioni whistleblowing